01) Ambienti domestici. Il focolare, l’arredo, lo spazio lavoro e lo spazio animali.

 

02) Arti e tradizioni della campagna. Il cibo. Il lavoro del contadino, dell’apicoltore, dell’enologo. Abbigliamento e calzature.

 

03) Artigianato : legno, cuoio, ferro battuto, ceramica, rame, peltro, ottone, bronzo, stoffa e lana.

 

04) Abbigliamento e calzature nelle tradizioni regionali italiane. Cappelli, guanti, bastoni ombrelli, accessori.

 

05) Ceramica e terracotta. Arti applicate. Sculture, vasi, piatti, anfore, orci, olle, tegami.

 

06) Feste, palii, tornei, riti e ricorrenze dell’anno. Tutte le feste e le ricorrenze, religiose e laiche, in Italia e in Europa. Sbandieratori. Rievocazioni storiche e sfilate. I vessilli, gli stendardi, le bandiere, le campane.

 

07) Filatura e tessitura : buratti, tovaglie, scialli, filet, merletti, ricami.

 

08) I simboli delle arti e dei mestieri. Gli emblemi, le botteghe, gli strumenti, gli arnesi, gli utensili, le scuole italiane, i maestri d’ascia.

 

09) L’arte nella caccia : pittura, abbigliamento e mezzi di trasporto. Slitte, imbarcazioni, richiami, mimetismi.

 

10) Lavoro dei pastori, le transumanze, l’allevamento, l’arte casearia in Italia e in Europa.

 

11) Le maschere teatrali in cuoio e carnevalesche di cartapesta, le maschere folcloristiche, la maschera zoomorfa, la maschera nella commedia dell’arte, l’artigianato.

 

12) Letteratura, storia e bibliografia delle arti e tradizioni popolari.

 

13) Marineria : le imbarcazioni tradizionali italiane, abbigliamento, oggetti, l’arte della navigazione, le vele e i nodi marinari.

 

14) Mobili : le cassapanche, le madie, i lumi, i tavoli e le sedie impagliate.

 

15) Musica : gli strumenti musicali, le bande e i gruppi di majorette, canti popolari, testi e partiture.

 

16) Oreficeria artigianale. Le filigrane e le incisioni.

 

17) Personaggi e musei.

 

18) Riti e tradizioni nella vita familiare. Le feste, i giochi, le canzoni, le ricette, le fiabe.

 

19) Sistemi di trasporto, i macchinari, i carretti siciliani, la macchina di Santa Rosa.

 

20) Spettacoli e giochi di piazza, la strega volante, i giochi pirotecnici, le giostre, il teatrino, l’albero della cuccagna, la pentolaccia, la corsa coi sacchi, la caccia al tesoro. I giochi d’acqua e i giardini all’italiana.

 

21) Teatro di figura. Le sacre rappresentazioni, il teatro amatoriale, le danze folcloristiche. Le marionette e i burattini.

 

 

 

PRESIDENTE NAZIONALE

Luciano STELLA è nato a Teramo, ove risiede, il 28 Febbraio 1939 da Adolfo e da Fulvia Gabriele.

E’ sposato con Mariannina Iannetti e, dal loro matrimonio, sono venuti alla luce quattro figli : Fulvia, Paola, Adolfo e Fabio.

Si è laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Urbino discutendo la tesi su La scuola di Francesco De Sanctis.

Ha svolto la sua professione di docente per più di quarant’anni nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado.

Ha ricoperto la carica di Segretario Generale Provinciale di Teramo – prima – e Regionale Abruzzese – poi – dell’ex Sindacato Scuola Media della CISL.

E’ Presidente dell’Associazione Consiglio Centrale dell’Abruzzo Settentrionale della Società San Vincenzo de Paoli.

E’ Presidente della C.A.P.IT. di Teramo dal 1980.

Nominato dalla Presidenza Nazionale C.A.P.IT. Commissario Straordinario il 17 Maggio 2010, il 13 Settembre 2010 è stato eletto Presidente Nazionale dell’E.N.A.T.

 

   

VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO

Dott.ssa Emilia Danese

Via Fiume Giallo, 7D - 00144 Roma

 

ENTE NAZIONALE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI

E.N.A.T. – C.A.P.IT.

Via Sistina, 23 – 00187 Roma

 

STATUTO DELL’E.N.A.T.

ENTE NAZIONALE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI

 

Capitolo I

PARTE GENERALE

Art. 01 – Costituzione e sede

01. 1 - E’ costituita l’Associazione a carattere nazionale chiamata Ente Nazionale Arti e Tradizioni Popolari (denominata in seguito, per brevità, E.N.A.T. ) quale organismo autonomo rappresentativo di gruppi folcloristici, compagnie teatrali (dialettali e in lingua nazionale italiana), bande musicali, majorettes e gruppi corali polifonici.

01. 2 – L’E.N.A.T. aderisce alla Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.IT.) ed ha sede legale attualmente in Via Sistina n° 23 – 00187 Roma.

01. 3 – L’E.N.A.T. è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.

01. 4 - Il suo funzionamento è improntato ai principi di democraticità e si propone di interpretare e trasmettere sia i principi fondanti la vigente Costituzione della Repubblica Italiana sia i valori tramandati dalla tradizione che ha alimentato ed alimenta in modo fecondo la vita della cultura europea occidentale.

Art. 02 – Durata dell’E.N.A.T.

La durata dell’E.N.A.T. è illimitata.

Art. 03 – Struttura e articolazione territoriale.

03.1 - L’E.N.A.T. è una Federazione aderente alla C.A.P.IT. e ne assume tutti i diritti e tutti i doveri derivanti da questa condizione, sia a livello periferico che centrale.

Si articola in :

a) Consiglio Nazionale;

b) Consiglio Regionale;

c) Consiglio Provinciale.

03.2 - Presso la sede nazionale è depositato, e tenuto aggiornato di anno in anno, l’elenco di tutte la articolazioni territoriali funzionanti nonché quello dei gruppi associati attivi.

Art. 04 – Finalità e scopi.

04.1 - L’E.N.A.T. si propone di :

a - promuovere le attività già descritte all’art. 01 in tutte le sue forme ed articolazioni;

b - aderire e mantenere i rapporti con consimili organizzazioni nazionali e estere;

c – proporre e incentivare scambi culturali anche attraverso la realizzazione di spettacoli con gruppi nazionali ed esteri e patrocinare manifestazioni anche a carattere internazionale.

Art. 05 – Affiliazioni

05.1 I gruppi che intendono fare parte dell’E.N.A.T. debbono affiliarsi sottoscrivendo l’apposito modulo di domanda e pagando la relativa quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale. Inoltre, debbono provvedere al prelievo annuale della tessera E.N.A.T./C.A.P.IT. per tutti i componenti ed impegnarsi ad accettare le norme statutarie e le deliberazioni E.N.A.T. L’appartenenza all’E.N.A.T. da parte dei gruppi è subordinata allo svolgimento dell’attività artistica dei gruppi medesimi, intesa come finalità principale. Cessa di essere classificato come “amatoriale” ed automaticamente perde i requisiti per appartenere all’E.N.A.T. il gruppo che :

a – svolge attività con fini di lucro;

b – sia costituito totalmente da operatori professionisti e iscritti ai sindacati dei lavoratori dello spettacolo;

c – ad eventuale controllo effettuato dal Consiglio Nazionale o da una Commissione da esso delegata, risulti perseguire di fatto gli scopi espressamente vietati dallo Statuto o in palese contrasto con le sue norme.

05.2 Le domande di affiliazione debbono essere inoltrate direttamente alla Presidenza Nazionale dell’E.N.A.T. o tramite il Presidente Provinciale o secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale dell’E.N.A.T., precisando il nome del gruppo e la relativa sede, le generalità del legale rappresentante, che dovrà avere compiuto il 18° anno di età.

05.3 I gruppi affiliati all’E.N.A.T. ed i loro componenti non potranno iscriversi o aderire ad altri Enti, Federazioni o Associazioni, aventi fini similari.

05.4 Fatti salvi gli obblighi statutari, l’E.N.A.T. riconosce ai propri gruppi piena autonomia amministrativa, patrimoniale, giuridica e artistica.

Art. 06 – Tesseramento

06.1 – Il tesseramento dei soci è annuale; la tessera è quella della C.A.P.IT., per cui assumerà la dizione E.N.A.T./C.A.P.IT.; la validità della tessera andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, indipendentemente dal momento in cui la tessera è stata rilasciata;

06.2 – La tessera E.N.A.T./C.A.P.IT. sarà valida per la persona fisica del socio cui la tessera stessa è intestata e per i familiari conviventi con il medesimo ( se in una famiglia costituente un unico gruppo e presente in un solo stato di famiglia comunale è tesserato un figlio sarà per estensione tesserata tutta la famiglia);

06.3 – Le modalità delle operazioni di tesseramento e le relative quote da versare dai singoli soci nonché le quote di affiliazione dei singoli gruppi artistici saranno annualmente stabilite dal Presidente Nazionale;

06.4 – Nel caso di silenzio da parte del Presidente Nazionale, varranno le norme emanate per l’anno precedente.

Art. 07 – Scioglimento del vincolo

07.1 - I gruppi affiliati cessano di far parte dell’E.N.A.T. :

a – per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione e della tessera-cartellino individuale dei suoi componenti;

b – nei casi di incompatibilità con il presente Statuto;

c – in caso di recessione o di scioglimento del gruppo;

d – per radiazione.

07.2 – Il gruppo affiliato in caso di scioglimento, cessazione o espulsione consegnerà al Presidente Regionale ( in mancanza, al Presidente Nazionale) la propria lettera di aggregazione, l’archivio, i libri verbali e contabili e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 08 – Commissariamento dell’E.N.A.T.

08.1 - In caso di mancato funzionamento o di disaffiliazione dirigenziale dell’E.N.A.T., la C.A.P.IT. ha la facoltà di provvedere alla nomina di un Commissario Straordinario.

08.2 - Il Commissario Straordinario non potrà rimanere in carica più di un anno dalla nomina e, nell’arco di tale anno, dovrà provvedere alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 09 – Durata delle cariche

09.1 - Tutti gli organi, centrali e periferici, durano in carica cinque anni.

09.2 – Le persone elette sono rieleggibili per complessivi due mandati consecutivi. Possono essere di nuovo elette trascorso un quinquennio dal termine del secondo mandato.

Art. 10 – Risorse finanziarie e bilancio

10. 1 – L’E.N.A.T. Nazionale si avvale per la propria attività di :

a) eventuali quote derivanti dal tesseramento dei propri soci;

b) eventuali contributi liberali dei propri soci;

c) offerte ed elargizioni dei benefattori;

d) contributi di enti pubblici;

e) rimborsi di eventuali convenzioni;

f) proventi ricavati da iniziative e manifestazioni, che l’E.N.A.T. potrebbe organizzare per i gruppi artistici aderenti;

g) proventi di eredità, lasciti o donazioni;

h) inoltre, per il conseguimento dei fini statutari, l’E.N.A.T. può acquistare beni patrimoniali reali da destinare a sede, sia al centro come in periferia, e locali per la realizzazione di attività statutarie E.N.A.T. La disponibilità di tali strutture non deve essere considerata attività di lucro, bensì strumenti vitali ed indispensabili e quindi funzionali alla realizzazione continua e costante dei fini statutari E.N.A.T.

10. 2 – L’E.N.A.T. Nazionale dovrà predisporre il bilancio annuale. Le somme da considerare saranno quelle di spettanza del Nazionale. I registri sono conservati nella sede;

10. 3 – L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo;

10. 4 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio eventualmente costituito sarà devoluto alla C.A.P.IT. o, in subordine, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 13, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11 – Cariche – Rimborsi spese

11.1 - Tutte le cariche all’interno dell’E.N.A.T. sono considerate un servizio, per cui sono prestate a titolo volontario e quindi completamente gratuito.

11.2 - E’ vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai Soci ed ed ai soggetti che assumeranno cariche all’interno dell’E.N.A.T. ad ogni livello saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività, spese debitamente autorizzate e documentate.

Art. 12 – Personale dipendente

Gli impiegati dell’E.N.A.T. non possono ricoprire nessuna carica elettiva all’interno del medesimo E.N.A.T..

Gli impiegati possono, quando invitati dal Presidente, assistere alle riunioni.

 

Capitolo II

STRUTTURA

Art. 13 - Assemblea Generale

13.1 – Il momento congressuale assume la denominazione di Assemblea Generale che sarà convocata dal Presidente Nazionale una volta ogni cinque anni.

13.2 – Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Amministrativo stileranno ed emaneranno di volta in volta un Regolamento Congressuale con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo dove si tiene l’Assemblea e dei criteri per la partecipazione delle realtà associate presenti sul territorio.

13.3 – L’Assemblea Generale elegge, con voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice, il Presidente Nazionale.

Art. 14 – Poteri dell’Assemblea Generale

14.1 – L’Assemblea Generale elegge : a) il Presidente dell’Assemblea; b) il Segretario dell’Assemblea.

14.2 - Il Presidente disciplina e coordina i lavori dell’Assemblea, concede e toglie la parola a coloro che ne facciano richiesta; mette a votazione i documenti finali; proclama l’elezione del Presidente Nazionale.

14.3 – Il Segretario collabora con il Presidente per portare a compimento i lavori assembleari e contribuisce a risolvere le questioni che dovessero intervenire; tiene, per sintesi, un resoconto dei lavori assembleari.

14.4 – L’Assemblea discute ed approva, per alzata di mano e a maggioranza semplice, gli argomenti posti all’ordine del giorno. A parità di voti prevale la proposta sostenuta dal voto del Presidente dell’Assemblea.

14.5 – L’Assemblea discute ed approva le modifiche dello Statuto per le quali occorre la maggioranza assoluta dei presenti votanti. Il voto sarà espresso con scrutinio segreto.

14.6 – L’Assemblea, al fine di procedere in tutte le operazioni che andranno ad effettuarsi, eleggerà una Commissione verifica poteri di tre membri che, una volta esaurite le operazioni di verifica si trasformerà in Commissione elettorale.

14.7 – Per la validità dell’Assemblea è sufficiente la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Organi dell’ENAT

15.1 - Sono Organi centrali dell’E.N.A.T. :

a – il Consiglio Nazionale;

b – il Presidente Nazionale;

c – il Vice Presidente Vicario;

d – il Vice Presidente Nazionale Amministrativo;

e – il Collegio dei Revisori Contabili;

f – il Collegio dei Probiviri.

15.2 - Sono Organi periferici dell’E.N.A.T. :

a – il Presidente Regionale;

b – il Presidente Provinciale.

Art. 16 – Composizione Consiglio Nazionale

16.1 – Il Consiglio Nazionale, massimo Organo dell’E.N.A.T., è costituito : a) da membri di diritto; b) da membri eletti.

16.2 – Sono membri di diritto : a) Presidente Nazionale; b) Vice Presidente Vicario; c) Vice Presidente Amministrativo; d) i Presidenti Regionali; e) il rappresentante C.A.P.IT. nominato dal Presidente Nazionale C.A.P.IT.

16.3 – I membri eletti sono complessivamente 20 e sono eletti ogni cinque anni in un momento elettorale appositamente convocato (come dal precedente art. 13).

Sono eleggibili : i Presidenti Provinciali E.N.A.T. ; i rappresentanti legali di ciascun gruppo affiliato o da un delegato appartenente allo stesso gruppo; i tesserati C.A.P.IT. ; ognuno dovrà aver compiuto il 18° anno di età.

16.4 – Sono considerati “soci” dell’E.N.A.T. Nazionale i soggetti di diritto come determinati nei punti 16.2 del presente art. 16.

16.5 – Ogni persona fisica potrà ricoprire un solo incarico. Nel caso in cui un soggetto venga chiamato a ricoprire più funzioni, entro il 15° giorno dalla data dell’ultima nomina dovrà optare per quella che sceglie. Se, negli ulteriori 15 giorni successivi, non esprime nessuna opzione decadrà automaticamente da tutti gli incarichi.

16.6 – Ogni socio non potrà rappresentare più di tre altri soci.

16.7 – Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, una volta l’anno e, per il rinnovo, ogni cinque anni. Sarà convocato, in via straordinaria, dal Presidente Nazionale o, per richiesta scritta, dai due terzi dei soci aventi diritto di voto. Può essere convocato anche dal Commissario Straordinario di cui all’art. 07.

16.8 – La convocazione avviene con preavviso di trenta giorni per il Consiglio Nazionale ordinario e di quindici per il Consiglio Nazionale straordinario, mediante l’invio dell’avviso della convocazione, a mezzo lettera-raccomandata, che deve contenere : l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

Art. 17 – Compiti Consiglio Nazionale.

17.1 – Il Consiglio Nazionale delibera su tutti gli affari generali dell’E.N.A.T., sovraintende alla sua amministrazione ed alla sua attività istituzionale. In particolare provvede a :

- esaminare, discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

- deliberare sulle erogazioni entro i limiti dei fondi disponibili in bilancio;

- rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea Generale;

- approvare le nomine adottate dal Presidente Nazionale. Nel caso di non approvazione tali nomine decadranno. Il presidente Nazionale procederà a nuove nomine da sottoporre al vaglio del Consiglio Nazionale nella successiva prima riunione;

- procederà alla nomina di Commissari Regionali e Provinciali E.N.A.T., ove non esistenti;

- redigere, approvare ed apportare modifiche ai Regolamenti;

- decidere sui ricorsi avverso deliberazioni adottate dagli Organi periferici;

- applicare eventuali sanzioni disciplinari.

17.2 – Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all’anno.

17.3 – E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice con voto palese per alzata di mano.

17.4 – E’ presieduto dal Presidente Nazionale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, viene presieduto dal Vice Presidente Vicario.

Art. 18 – Il Presidente Nazionale

18. 1 – Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’E.N.A.T. di fronte allo Stato, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Società di carattere nazionale, agli Enti nazionali e ai Privati;

18. 2 – Nomina il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente Amministrativo, il Collegio dei Revisori Contabili e il Collegio dei Probiviri;

18. 3 - Nella prima riunione sottoporrà all’approvazione del Consiglio Nazionale tali nomine. Gli atti compiuti fino ad allora saranno considerati validi e quindi non impugnabili;

18. 4 – Il Presidente Nazionale apre e/o chiude a suo insindacabile giudizio conto corrente bancario e/o postale presso istituto di credito di sua fiducia. Le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del suddetto conto potranno essere validamente effettuate con la sola firma del Presidente Nazionale;

18. 5 – Vigila e controlla tutti gli Organi e gli uffici dell’E.N.A.T. ed è il responsabile, nei confronti della C.A.P.IT. dell’Assemblea e del Consiglio, del funzionamento dell’E.N.A.T. stesso. E’ tenuto: ad amministrare l’E.N.A.T., a rilasciare mandati di pagamento ed assegni bancari, a stipulare presso istituti bancari o enti similari tutte quelle convenzioni necessarie ad ottenere particolari agevolazioni e, infine , a non consentire senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale alcuna spesa eccedente il limite degli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo. Inoltre, il Presidente Nazionale può a suo insindacabile giudizio istituire un sito web E.N.A.T. In caso di assenza prolungata o di grave impedimento o di delega, è sostituito dal Vice Presidente Vicario;

18. 6 – Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale Vicario e il Vice Presidente Nazionale Amministrativo formeranno l’Ufficio di Presidenza;

18. 7 – In presenza di disponibilità di bilancio, potrà essere assunto come dipendente un Segretario, che svolgerà tutte le funzioni di Segreteria, anche Amministrativa;

18. 8 – Potranno essere adottate delibere urgenti da sottoporre, per la ratifica, al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva;

18. 9 – In caso di dimissioni del Presidente i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente Vicario fino alla scadenza del mandato. Tutti gli altri Organi rimangono in carica fino alla scadenza quinquennale del mandato.

Art. 19 – Il Vice Presidente Nazionale Vicario

19.1 - Collabora in ogni momento e per ogni aspetto con il Presidente Nazionale nella direzione dell’E.N.A.T. In caso di assenza prolungata o di grave impedimento o di delega sostituisce il Presidente Nazionale, esercitandone tutte le sue funzioni.

Art. 20 – Il Vice Presidente Nazionale Amministrativo

20.1 – Assolve, pure in collaborazione con il Segretario-dipendente, anche la mansione di Segreteria del Consiglio Nazionale, delle cui adunanze redige i verbali e ne cura la trascrizione negli appositi registri;

20.2 – Assolve inoltre i seguenti compiti : cura la corrispondenza, prepara e distribuisce le pubblicazioni, segue la esecuzione dei programmi di attività, organizza le riunioni disposte dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, cura

la tenuta della contabilità dell’E.N.A.T., predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi, seguendo le relative direttive di ordine finanziario.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori Contabili

21.1 – Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente, tutti prima nominati dal Presidente Nazionale (art. 18.2 e art. 18.3) e successivamente confermati dal Consiglio Nazionale (Art. 17.1 ), anche tra i non appartenenti all’E.N.A.T.;

21.2 – Il Presidente sarà eletto tra i e dai membri del Collegio nella prima riunione con voto palese e per alzata di mano;

21.3 – Ha il controllo della gestione finanziaria dell’E.N.A.T., con l’obbligo di riferire al Consiglio Nazionale redigendo altresì relazioni da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi;

21.4 – Il Presidente e i Membri del Collegio dei Revisori Contabili sono incompatibili con le altre cariche dell’E.N.A.T.;

21.5 – Si avrà cura di scegliere per la composizione del Collegio persone professionalmente competenti.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

22.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente, tutti prima nominati dal Presidente Nazionale (art. 18.2 e art. 18.3) e successivamente confermati dal Consiglio Nazionale (art. 17.1), anche tra i non appartenenti all’E.N.A.T.;

22.2 – Il Presidente sarà eletto tra i e dai membri del Collegio nella prima riunione con voto palese per alzata di mano;

22.3 – Esprime pareri e adotta i relativi provvedimenti su tutte le controversie tra affiliati e tra questi e l’E.N.A.T. ed i suoi Organi, secondo equità e senza formalità di procedure.

Art. 23 – Eleggibilità alle cariche. Cooptazioni.

23.1 – Sono eleggibili, sia negli Organi centrali che periferici, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti :

a – cittadinanza italiana;

b – età superiore ai 18 anni;

c – iscrizione all’E.N.A.T.;

d – iscrizione alla C.A.P.IT. o a una sua Federazione.

23.2 - Sono ineleggibili :

a – coloro che abbiano subito condanne penali per reati comuni, esclusi i reati colposi;

b – coloro che prestino la loro opera nell’ambito dell’E.N.A.T. con retribuzione.

23.3 – Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ha la facoltà di cooptare a maggioranza semplice dei votanti e con voto palese e per alzata di mano, nuovi membri nel limite massimo del 20% dei suoi componenti.

Art. 24 – Controversie

24.1 – Per le questioni che hanno direttamente carattere associativo tra soci e soci e tra soci ed Organi sociali, tutte le controversie (che dovessero insorgere sia a livello periferico che centrale) si dovranno dirimere entro l’E.N.A.T., avvalendosi del Collegio dei Probiviri e sentiti le parti interessate.

24.2 – La presente disposizione deve essere accettata dai gruppi all’atto dell’affiliazione e da tutti i soci al momento del tesseramento.

Art. 25 – Commissioni

25.1 – L’E.N.A.T. può nominare una Commissione Artistica e una Commissione Scientifica, composte da personalità del mondo culturale italiano, allo scopo di affiancare il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale per il coordinamento delle attività artistico-culturali e scientifiche dell’E.N.A.T.

 

Capitolo III

ORGANI PERIFERICI

Art. 26 – Norma comune – Autonomia

26.1 – Tutti gli Organi periferici e tutti i gruppi artistici affiliati sono dotati di piena e completa autonomia amministrativa, giuridica, organizzativa e funzionale;

26.2 – I gruppi artistici affiliati delegano gli Organi centrali e gli Organi periferici a rappresentarli nei confronti degli Enti privati e pubblici rispettivamente centrali e periferici e accettano il ruolo dell’E.N.A.T. a coordinarli e a rappresentarli.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 27 – Elezione e struttura provinciale

27.1 – Il Presidente Provinciale E.N.A.T. è eletto, in un’apposita riunione, dai rappresentanti legali o loro delegati dei gruppi artistici aderenti con voto palese per alzata di mano; a livello provinciale sono “soci” dell’E.N.A.T. provinciale gli iscritti ai diversi gruppi artistici presenti sul territorio;

27.2 . Sono eleggibili : 1) rappresentanti i gruppi E.N.A.T.; 2) gli iscritti C.A.P.IT. che siano nelle condizioni di cui all’art. 22 nel corso dell’Assemblea-Congresso provinciale si andrà ad eleggere (con un rapporto numerico di 1 rappresentante ogni 10 iscritti ai gruppi artistici per ogni singola provincia) i rappresentanti che daranno vita all’Assemblea-Congresso Regionale per l’elezione del Presidente Regionale. Il rapporto numerico 1/10 iscritti è indicativo e potrà essere variato dal Consiglio in carica e sostituito con altro prima del successivo momento elettorale con decisione propria e insindacabile;

27.3 – Il Presidente Provinciale E.N.A.T. nominerà un Consiglio Provinciale, che collaborerà con lui nella gestione dell’E.N.A.T. a livello provinciale. In caso di difformità di giudizio prevarrà quello del Presidente Provinciale E.N.A.T.;

27.4 – Il Consiglio Provinciale E.N.A.T. è costituito da complessivi cinque membri, di diritto ed eletti. Sono membri di diritto : il Presidente Provinciale E.N.A.T. e il Presidente Provinciale C.A.P.IT. o suo delegato. Tre membri saranno gli eletti;

27.5 – Il Presidente affiderà ai membri del Consiglio i seguenti incarichi : a) vicario, nella conduzione dell’E.N.A.T. provinciale; b) amministrativo contabile e di segreteria, per la gestione amministrativa e di rendicontazione dell’E.N.A.T. provinciale; c) revisore contabile;

27.6 – Il rendiconto contabile, debitamente redatto e approvato dal Consiglio Provinciale entro la fine del mese di gennaio di ogni anno solare, dovrà essere inviato al Presidente Regionale e al Presidente Nazionale entro la prima settimana del mese di febbraio di ogni anno solare; il revisore contabile accompagnerà il rendiconto con una sua relazione con la quale attesterà la regolarità di tale rendiconto;

27.7 – Il bilancio provinciale potrà prevedere una forma di compartecipazione al bilancio regionale, devolvendo al medesimo contributi che potranno essere definiti sulla base delle disponibilità stesse di bilancio. Nel caso di mancati contributi al regionale, il Presidente Regionale non potrà richiedere nessun tipo di contributo;

27.8 – Il Presidente e il Consiglio durano in carica cinque anni, che coincideranno con le annualità degli Organi nazionali, e potranno essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 28 – Compiti

28.1 – Sono compiti del Presidente provinciale, in collaborazione con il Consiglio :

a – acquisire in sede locale l’adesione di gruppi artistici e collaborare con gli stessi per la realizzazione nell’ambito provinciale di attività culturali deliberate, assunte e gestite come iniziative proprie dell’E.N.A.T.;

b – stabilire le modalità di attuazione nell’ambito della provincia delle iniziative adottate dalla Presidenza nazionale;

c – collaborare con le altre Federazioni della C.A.P.IT. per l’attuazione di iniziative da realizzare in comune;

d – rappresentare la propria provincia in seno al Consiglio Regionale. In caso di incapienza del bilancio regionale, le spese di rappresentanza saranno a carico della provincia di provenienza;

28.2 – Il Presidente Provinciale E.N.A.T. rappresenta i gruppi artistici aderenti nelle relazioni di qualsiasi tipo anche di quelli economici con gli Enti pubblici territoriali;

28.3 . I gruppi artistici aderenti rinunciano esplicitamente ed in via preventiva a tali relazioni, accettando di essere rappresentati dal Presidente Provinciale E.N.A.T.;

28.4 – Il Presidente Provinciale E.N.A.T. non potrà rilasciare nulla-osta di competenza prevalente di altra Federazione CAPIT.

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 29 – Composizione della struttura regionale

29.1 – Sono “soci” dell’E.N.A.T. Regionale i componenti il Consiglio Regionale;

29.2 – I componenti l’E.N.A.T. Regionale sono : a) di diritto; b) eletti;

29.3 – I componenti di diritto sono: a) il Presidente Regionale; b) i Presidenti Provinciali; c) il Presidente Regionale C.A.P.IT. o suo delegato;

29.4 – I componenti eletti sono di numero pari a quelli di diritto ( esempio : Regione Abruzzo : 4 province = 4 Presidenti provinciali ; si avrà un totale di 10 componenti di cui 5 di diritto – 4 Presidenti Provinciali e il Presidente Regionale C.A.P.IT. o suo delegato - e 5 eletti);

29.5 – Una volta eletto ed insediato, il Presidente regionale affiderà ai membri del Consiglio i seguenti incarichi : a) Vicario, nella conduzione dell’E.N.A.T. regionale; b) amministrativo contabile e di segreteria, per la gestione amministrativa, di rendicondazione e di segreteria dell’E.N.A.T. regionale; c) revisore contabile; il revisore contabile accompagnerà con una sua relazione il rendiconto regionale con la quale attesterà la regolarità formale e sostanziale del rendiconto stesso;

d) il rendiconto contabile, debitamente redatto e approvato dal Consiglio regionale entro la fine di febbraio di ogni anno solare, dovrà essere inviato entro la prima settimana del successivo mese di marzo di ogni anno solare al Presidente nazionale;

29.6 – Il Presidente e il Consiglio durano in carica cinque anni, che coincideranno con le annualità degli Organi nazionali, e potranno essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 30 - Elezione

30.1 – I Presidenti provinciali e i delegati in un’apposita riunione andranno ad eleggere con voto palese e per alzata di mano il Presidente Regionale;

30.2 – Successivamente i medesimi, compreso il neo eletto Presidente Regionale, andranno ad eleggere i componenti eletti del Consiglio regionale con voto palese e per alzata di mano;

30.3 - Tutti i presenti (ma non quelli per delega che conservano il solo elettorato attivo esercitato per delega) hanno il diritto di elettorato attivo e passivo;

30.4 – Ogni votazione vedrà eletto un solo componente; saranno effettuate tante votazioni distinte quanti sono i componenti da eleggere;

30.5 – Sono eleggibili tutti coloro che sono nelle condizioni di cui all’art. 22: comunque ogni persona fisica potrà ricoprire una sola carica.

Art. 31 – Compiti

31.1 – Sono compiti del Presidente Regionale, in collaborazione con il Consiglio :

a) coordinare e stimolare l’iniziativa e l’attività dei Presidenti provinciali e dei Consigli provinciali;

b) collaborare con le altre Federazioni regionali della C.A.P.IT. per l’attuazione di iniziative da realizzare in comune;

c) rappresentare la propria Regione in seno al Consiglio Nazionale E.N.A.T.;

d) stabilire le modalità di attuazione nell’ambito della Regione delle iniziative adottate dalla Presidenza nazionale;

e) Il Presidente Regionale rappresenta E.N.A.T. rappresenta i gruppi artistici e le realtà provinciali E.N.A.T. nelle relazioni di qualsiasi tipo compresi quelli economici con gli Enti pubblici e privati presenti in ambito regionale;

f) I gruppi artistici aderenti e i Presidenti provinciali rinunciano esplicitamente ed in via preventiva a tali relazioni, accettando di essere rappresentati dal Presidente Regionale E.N.A.T. In particolare, le richieste di contributi o di sovvenzioni rivolte all’Ente Regione in base a leggi regionali dovranno essere prodotte dal Presidente Regionale. I Presidenti provinciali e i gruppi singoli aderenti si dichiarano incompetenti a tali richieste.

 

Capitolo IV

NORME FINALI

Art. 32 - Richiami

32.1 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di leggi speciali ed a quelle del Cap. II° e III° del Titolo II° del libro I° del Codice Civile.

Art. 33 – Norma transitoria

33. 1 – Fino a quando l’E.N.A.T. non avrà una strutturazione territoriale adeguata e/o fino alla celebrazione del Congresso Nazionale, il Presidente potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere a nominare, per commissariamento ad personam, soggetti di sua fiducia come Presidenti Regionali e Presidenti Provinciali e ad affidare i vari compiti e/o ruoli a persone di sua fiducia, per cooptazione.